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Le regioni prevedono norme e misure volte a favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi ed in particolare a:

  • a)migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le perdite;
  • b)realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
  • c)promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed abitativo;
  • d)dinstallare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unita' abitativa nonche' contatori differenziati per le attivita' produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
  • e)realizzare nei nuovi insediamenti sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue. 1-bis. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, prevedono reti duali al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate, nonche' tecniche di risparmio della risorsa. Il comune rilascia la concessione edilizia se il progetto prevede l'installazione di contatori per ogni singola unita' abitativa, nobche' il collegamento a reti duali, ove gia' disponibili.

Testo in vigore dal 13 giugno 1999 al 29 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 giugno 1999

Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1994 al 13 giugno 1999. 140 parole tolte, 164 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Il risparmio della risorsa idrica e' conseguito, in particolare, mediante la progressiva estensione delle seguenti misureaggiunto: Le regioni prevedono norme e misure volte a favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi ed in particolare a:

a) tolto: risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti aggiunto: migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le perdite;

b) tolto: installazione di reti duali aggiunto: realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioniaggiunto: , reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;

c) tolto: installazione di contatori aggiunto: promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed abitativo;

aggiunto: d) dinstallare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unita' abitativa nonche' tolto: di contatori differenziati per le attivita' produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;

tolto: d) diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo. 2 Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' adottato un regolamento per la definizione dei criteri e del metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono al Ministero dei lavori pubblici i risultati delle rilevazioni eseguite con la predetta metodologiaaggiunto: e) realizzare nei nuovi insediamenti sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue. 1-bis. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, prevedono reti duali al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate, nonche' tecniche di risparmio della risorsa. Il comune rilascia la concessione edilizia se il progetto prevede l'installazione di contatori per ogni singola unita' abitativa, nobche' il collegamento a reti duali, ove gia' disponibili.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1994-01-05;36~art5 · fonte del testo

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