Dopo l'ultimo comma dell'articolo 198 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "L'imputato che si trovi in stato di arresto presso la propria abitazione o in altro luogo designato dal giudice puo' proporre la richiesta di riesame prevista dall'articolo 263-bis ed ogni impugnazione anche in tali luoghi con dichiarazione ricevuta da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato o quello del quale si chiede il riesame".

Testo vigente dal 14 agosto 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-08-12;532~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari