Art. 11 — Procedimento amministrativo sanzionatorio per l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia di cybersicurezza di competenza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

All'articolo 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente: «4-quater. La disciplina del procedimento sanzionatorio amministrativo dell'Agenzia e' definita con regolamento che stabilisce, in particolare, termini e modalita' per l'accertamento, la contestazione e la notificazione delle violazioni della normativa in materia di cybersicurezza e l'irrogazione delle relative sanzioni di competenza dell'Agenzia ai sensi del presente decreto e delle altre disposizioni che assegnano poteri accertativi e sanzionatori all'Agenzia. Il regolamento di cui al primo periodo e' adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, ai procedimenti sanzionatori si applicano, per ciascuna fase procedimentale di cui al primo periodo, le disposizioni contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

Testo vigente dal 2 luglio 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-06-28;90~art11 · fonte del testo

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