Art. 3 — Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 175

Alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "sugli elenchi telefonici" sono aggiunte le seguenti: ", sugli elenchi generali di categoria e attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie";
  • b)all'articolo 2, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicita'";
  • c)all'articolo 3, comma 1, le parole: "sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221";
  • d)all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "sugli elenchi telefonici" sono inserite le seguenti: "e sugli elenchi generali di categoria";
  • e)all'articolo 5, comma 4, le parole: "sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221";
  • f)all'articolo 5, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: "5-bis. Le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicita' sugli elenchi telefonici possono essere utilizzate per la pubblicita' sugli elenchi generali di categoria e, viceversa, le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicita' sugli elenchi generali di categoria possono essere utilizzate per la pubblicita' sugli elenchi telefonici. 5-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicita'";
  • g)dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: "Art. 9-bis. - 1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1 nonche' le strutture sanitarie di cui all'articolo 4 possono effettuare la pubblicita' nelle forme consentite dalla presente legge e nel limite di spesa del 5 per cento del reddito dichiarato per l'anno precedente".

Testo vigente dal 2 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-26;42~art3 · fonte del testo

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