Art. 1 — Definizione delle professioni sanitarie

La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonche' in ogni altra disposizione di legge, e' sostituita dalla denominazione "professione sanitaria". Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, ad eccezione delle disposizioni previste dal titolo V, il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e l'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, e successive modificazioni. Il campo proprio di attivita' e di responsabilita' delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, e' determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione postbase nonche' degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Testo vigente dal 2 marzo 1999

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 302/2002

    Altra decisione
    28 giugno 2002

    Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-octies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo introdotto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e dell'art. 1, comma 2, seconda parte, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, nella parte in cui affidano ad un decreto interministeriale il compito di definire gli ordinamenti didattici delle figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria. Infatti successivamente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale, è stata promulgata ed è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il cui articolo 3 ha totalmente modificato l'art. 117 Cost., invocato come parametro, sicché si impone un nuovo esame da parte del giudice 'a quò dei termini della questione e della sua perdurante rilevanza.

    Art. 1 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 1 Disposizioni in materia di professioni sanitarie · Art. 117 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-02-26;42~art1 · fonte del testo

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