Corte costituzionale

Ordinanza n. 203/2001

Altra decisione · depositata il 22/06/2001 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3-octies comma

5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della

disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge

23 ottobre 1992, n. 421), nel testo introdotto dall'art. 3 del

decreto legislativo 13 luglio (recte: 19 giugno) 1999, n. 229 (Norme

per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma

dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), e dell'art. 1,

comma 2, seconda parte, della legge 26 febbraio 1999, n. 42

(Disposizioni in materia di professioni sanitarie), promosso con

ordinanza emessa il 21 settembre 2000 dalla Corte dei conti, sezione

del controllo, iscritta al n. 808 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima

serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ordinanza del 21 settembre 2000 (r.o. n. 808

del 2000), la Corte dei conti, sezione del controllo, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 3-octies comma 5, del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia

sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),

nel testo introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo 13 luglio

(recte: 19 giugno) 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del

Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge

30 novembre 1998, n. 419), per contrasto con gli artt. 117 e 76 della

Costituzione e con le corrispondenti norme degli statuti speciali

delle regioni, "nella parte in cui attribuisce la potestà di

definire gli ordinamenti didattici delle figure professionali

operanti nell'area socio-sanitaria ad un regolamento del Ministero

della sanità di concerto con il Ministero per la solidarietà

sociale";

b) dell'art. 1, comma 2, seconda parte, della legge 26 febbraio

1999, n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie), per

contrasto con l'art. 117 della Costituzione;

che, ad avviso del rimettente, la normativa di delega

contenuta negli artt. 1 e 2 della legge 30 novembre 1998, n. 419

(Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario

nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di

organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale.

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), consente

che solo l'individuazione dei profili professionali di livello non

dirigenziale operanti nell'area delle prestazioni socio-sanitarie ad

elevata integrazione sanitaria avvenga mediante l'adozione di un

regolamento del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di

quello per la solidarietà sociale, mentre la definizione dei

relativi ordinamenti didattici spetta agli atenei, sulla base di un

decreto del Ministro dell'università, emanato di concerto con gli

altri ministri interessati;

che, pertanto, ne deriva il contrasto dell'art. 3-octies

comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992 con l'art. 76 della

Costituzione, per il difetto, nella legge delega, di una norma che

attribuisca "all'autorità amministrativa il potere di intervenire in

materia con un proprio regolamento";

che, ad avviso della Corte dei conti, la medesima

disposizione collide, inoltre, con l'art. 117 della Costituzione e

con gli statuti speciali delle regioni in quanto prevede l'adozione,

da parte del Ministro della sanità, e quindi dello Stato, di un

regolamento in "materia che la disciplina sul trasferimento delle

funzioni riserva alla competenza regionale";

che, quanto all'art. 1, comma 2, seconda parte, della legge

26 febbraio 1992, n. 42, che detta disposizioni in materia di

professioni sanitarie invocato dall'amministrazione "nel

controdedurre in ordine alla legittimità del decreto

interministeriale in esame ed alla ritenuta rispondenza a

Costituzione delle norme di cui esso risulta applicazione" la Corte

dei conti ne sostiene l'incostituzionalità per violazione

dell'art. 117 della Costituzione, se interpretato nel senso di

attribuire a decreti ministeriali la disciplina degli ordinamenti

didattici in materia di "formazione post-base", di competenza

regionale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale

ha concluso chiedendo che la Corte disponga la restituzione degli

atti alla Corte dei conti, alla stregua dello ius superveniens

costituito dall'art. 9 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e

dall'art. 12 della legge 8 novembre 2000, n. 328, disposizioni che

dimostrerebbero, ad avviso della parte pubblica, che il legislatore

ordinario "ha risolto i dubbi sulla legittimità costituzionale del

comma 5 dell'art. 3-octies".

Considerato che, in effetti, successivamente all'ordinanza in

epigrafe, è intervenuto l'art. 9 della legge 24 ottobre 2000, n. 323

(Riordino del settore termale), che, nell'istituire la figura

dell'operatore termale, ha previsto che il relativo profilo

professionale sia disciplinato ai sensi del comma 5

dell'art. 3-octies del decreto legislativo n. 502 del 1992,

introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 229 del 1999;

che, inoltre, l'art. 12 della legge 8 novembre 2000, n. 328

(Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di

interventi e servizi sociali), nel disciplinare la formazione delle

"figure professionali sociali", ha stabilito che "restano ferme le

disposizioni di cui all'art. 3-octies del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 3 del decreto

legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali

dell'area sociosanitaria ad elevata integrazione socio-sanitaria";

che, a seguito delle accennate innovazioni legislative, si

rende necessario, in via del tutto preliminare, disporre la

restituzione degli atti alla Corte dei conti per un nuovo esame della

questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, sezione

del controllo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: VARI

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:203 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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