Art. 27 — Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche

Sono deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamita' pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti. Non si considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 54, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i beni ceduti gratuitamente ai sensi del comma 1. I trasferimenti dei beni di cui ai commi 1 e 2, effettuati per le finalita' di cui al comma 1, non sono soggetti all'imposta sulle donazioni. ((4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000)) All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in complessive lire 4 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 e 16 dell'articolo 10.

Testo vigente dal 11 aprile 2017 · dal 1 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 aprile 2017

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1999 al 11 aprile 2017. 18 parole tolte, 18 parole aggiunte.

… per le finalita' di cui al comma 1, non sono soggetti all'imposta sulle donazioni. aggiunto: 4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono tolto: individuati con decreti dei prefetti delle rispettive province. Per gli eventi che interessano altri Stati si provvede con aggiunto: identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministritolto: . aggiunto: 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000 All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in complessive lire 4 miliardi a …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1999-05-13;133~art27 · fonte del testo

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