E' istituita per la durata di tre anni una commissione parlamentare con il compito di:

  • 1)verificare l'attuazione della presente legge e delle altre leggi dello Stato, nonche' degli indirizzi del Parlamento, in riferimento al fenomeno mafioso e alle sue commissioni;
  • 2)accertare la congruita' della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, anche in relazione ai mutamenti del fenomeno mafioso, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere piu' incisiva la iniziativa dello Stato;
  • 3)riferire al Parlamento ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente. 2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 gennaio 1986, n. 12

2

La L. 31 gennaio 1986, n. 12 ha disposto (con l'art. 1) che "La durata della commissione parlamentare di cui al primo comma dell'articolo 32 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e' prorogata per l'intero periodo della IX Legislatura".

Testo vigente dal 3 febbraio 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 febbraio 1986

Confronto con la versione in vigore dal 14 settembre 1982 al 3 febbraio 1986.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 gennaio 1986, n. 12

    La L. 31 gennaio 1986, n. 12 ha disposto (con l'art. 1) che "La durata della commissione parlamentare di cui al primo comma dell'articolo 32 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e' prorogata per l'intero periodo della IX Legislatura".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1982-09-13;646~art32 · fonte del testo

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