[1]La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

[3]Articolo, unico

[4]La durata della commissione parlamentare di cui al primo comma dell'articolo 32 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e' prorogata per l'intero periodo della IX Legislatura. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati provvedono a nominarci membri della commissione nel rispetto delle norme previste dall'articolo 33 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

[5]La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 3 febbraio 1986

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1986-01-31;12~art1 · fonte del testo

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