Art. 19 — Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro

All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne da' comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che puo' verificare la veridicita' della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volonta' del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilita', per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza».

Testo vigente dal 28 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-12-13;203~art19 · fonte del testo

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