Art. 20 — Norme in materia di opere pubbliche

(( 1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero a un nuovo progetto di opere della stessa tipologia di quelle previste dalla legge originaria di finanziamento previa autorizzazione del Ministero competente)) Nell'esecuzione di opere pubbliche di pertinenza degli enti locali, finanziate con il ricorso a mutui della Cassa depositi e prestiti o di altri istituti di credito, puo' essere considerata munita di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'approvazione di perizie di variante e suppletive nel rispetto del limite di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, qualora il loro importo rimanga nell'ambito del mutuo concesso. L'approvazione delle perizie deve essere comunque comunicata per presa d'atto agli istituti mutuanti.

Testo vigente dal 23 maggio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 maggio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1991 al 23 maggio 1999. 24 parole tolte, 27 parole aggiunte.

aggiunto: 1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per tolto: lavori suppletivi oppure di variante aggiunto: il finanziamento di ulteriori lavori afferenti al progetto originariotolto: , previa autorizzazione del Ministro competente, secondo le medesime procedure aggiunto: ovvero a un nuovo progetto di opere della stessa tipologia di quelle previste dalla legge tolto: di riferimento, entro un quinquennio dalla concessione del mutuo stesso. aggiunto: originaria di finanziamento previa autorizzazione del Ministero competente Nell'esecuzione di opere pubbliche di pertinenza degli enti locali, finanziate con il ricorso …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1991-12-30;412~art20 · fonte del testo

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