Nell'ambito degli investimenti che possono essere effettuati ai sensi della vigente normativa in materia di finanza locale, i comuni possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per l'esecuzione di costruzioni di nuovi edifici giudiziari ovvero ricostruzioni, ristrutturazioni, sopraelevazioni, completamenti, ampliamenti o restauri di edifici di proprieta' comunale, destinati o da destinare a sede di uffici giudiziari, nonche' per l'acquisto, anche a trattativa privata, di edifici in costruzione o gia' costruiti, anche se da restaurare, ristrutturare, completare o ampliare per renderli idonei all'uso giudiziario, da adibire a sedi di uffici giudiziari. I comuni possono, altresi', contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per maggiori oneri derivanti da costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, restauri o manutenzione straordinaria di edifici destinati a casa mandamentale. Ai fini della concessione dei mutui di cui ai precedenti due commi, i comuni devono allegare alla richiesta di finanziamento l'attestazione, a firma del segretario comunale, che il progetto esecutivo dei lavori ha riportato il parere favorevole del Ministero di grazia e giustizia. Il Ministero di grazia e giustizia provvede a promuovere, anche con la collaborazione dell'ANCI, la presentazione tempestiva dei progetti e a fornire, ove occorra, l'assistenza tecnica necessaria affinche', nell'ambito delle predette disponibilita', si possa raggiungere nel 1980 un impiego di lire 500 miliardi. Se i comuni non sono piu' in grado di assumere mutui ai sensi del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, l'onere di ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi e' assunto, in tutto o per la parte eccedente, a carico del bilancio dello Stato.

Testo vigente dal 28 aprile 1980

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-04-24;146~art28 · fonte del testo

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