Art. 10 — Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1991 al 13 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →

Per la valutazione della dinamica della spesa conseguente ai trattamenti giuridici ed economici dei pubblici dipendenti e' istituito un Nucleo di valutazione. Il Nucleo di valutazione, ricevute le ipotesi di accordo di cui all'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, ne valuta il contenuto accertando l'esatto ammontare degli oneri finanziari diretti e indiretti derivanti dall'applicazione di tutte le misure ivi previste, con riferimento ad un arco temporale almeno triennale, ed emette un parere che viene trasmesso al Consiglio dei ministri. Il Nucleo provvede altresi' al controllo sull'andamento della spesa derivante dall'applicazione degli accordi nell'arco temporale di validita' degli stessi e dei provvedimenti legislativi di cui al presente comma. Il Nucleo di valutazione e' composto da sette componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta formulata congiuntamente dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica entro una rosa di almeno il doppio del numero dei componenti formulata dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), tra esperti in materia economica, giuridica e di contabilita' di Stato. I componenti del Nucleo di valutazione durano in carica sei anni. Per lo svolgimento delle proprie attivita' il Nucleo di valutazione si avvale delle strutture e del personale del CNEL che puo' instaurare rapporti convenzionali con soggetti estranei alla Pubblica amministrazione. Il nucleo di valutazione per lo svolgimento dei propri compiti ha accesso alle informazioni, ai dati e alle elaborazioni di tutte le pubbliche amministrazioni, ivi compresa la Ragioneria generale dello Stato.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1991 al 13 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1991-12-30;412~art10 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari