Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, istituito dall'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, presso la Segreteria generale della programmazione economica, e' disciplinato dalle norme della presente legge. Il Nucleo di valutazione provvede, sulla base degli indirizzi e dei criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alla istruttoria tecnico-economica, con specifico riguardo alla Valutazione dei costi e dei benefici, dei piani e progetti di investimenti dello Stato e degli altri enti pubblici e loro aziende da sottoporre al Consiglio dei Ministri, al CIPE o ai Comitati istituiti nel suo ambito, individuando il grado di rispondenza dei singoli progetti ai predetti indirizzi e criteri e, nel caso di finanziamenti relativi a progetti immediatamente eseguibili, determinando altresi' le relative graduatorie. Il Nucleo provvede altresi' alla diffusione delle tecniche e delle procedure di valutazione, particolarmente in termini di analisi costi-benefici, di piani e progetti di investimenti nell'ambito dell'amministrazione centrale, delle amministrazioni regionali e delle province autonome. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica affida al Nucleo di valutazione, a richiesta dei Ministri competenti e compatibilmente con l'assolvimento dei compiti di cui al comma 2, l'istruttoria e la valutazione tecnico-economica dei piani e progetti di investimenti pubblici di competenza delle singole amministrazioni.

Testo vigente dal 20 dicembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-12-17;878~art1 · fonte del testo

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