Art. 2 — Disposizioni transitorie - Differimento di termini

Il decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il termine del 31 dicembre 1992 ed il termine del 31 dicembre 1997 previsti dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, sono differiti, rispettivamente, al 6 giugno 1995 e al (( 31 dicembre 2001)). Fatto salvo quanto disposto ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 gennaio 1997, n. 4, la documentazione relativa alla presenza sul mercato italiano del medicinale omeopatico, prevista dall'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 185 del 1995, deve essere presentata al Ministero della sanita' entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e' differito al 6 giugno 1995. (( Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai medicinali omeopatici prodotti in paesi non appartenenti all'Unione europea presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 e comunque modificati)).

Testo vigente dal 4 novembre 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 novembre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 15 ottobre 1997 al 4 novembre 1999. 3 parole tolte, 36 parole aggiunte.

… 17 marzo 1995, n. 185, sono differiti, rispettivamente, al 6 giugno 1995 e al tolto: 6 giugno 2000 aggiunto: 31 dicembre 2001. Fatto salvo quanto disposto ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 gennaio 1997, … del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e' differito al 6 giugno 1995aggiunto: . Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai medicinali omeopatici prodotti in paesi non appartenenti all'Unione europea presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 e comunque modificati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1997-10-08;347~art2 · fonte del testo

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