Art. 30 — Anagrafe degli amministratori locali

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Avvenuta la proclamazione degli eletti, la Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno raccoglie i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali nella apposita anagrafe degli amminitratori locali nonche' i dati relativi alla tenuta ed all'aggiornamento anche in corso di mandato. L'anagrafe e' costituita dalle notizie relative agli eletti nei comuni, province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la professione esercitata. I dati sono acquisiti presso comuni, province e regioni, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica. Per gli amministratori comunali e provinciali non elettivi l'anagrafe e' costituita dai dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori stessi. Al fine di assicurare la massima trasparenza e' riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe.

Testo in vigore dal 6 agosto 1999 al 13 ottobre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1999-08-03;265~art30 · fonte del testo

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