Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 giugno 1964 al 27 febbraio 1968. Leggi il testo vigente →

Il ricorrente deve notificare il decreto che dichiara la inefficacia del libretto all'Istituto emittente presso lo stabilimento dove il libretto e' pagabile; il decreto stesso od un estratto deve restare affisso per la durata di novanta giorni a cura dell'Istituto emittente, nei locali aperti al pubblico dello stabilimento predetto.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 maggio 1964, n. 357

1

La L. 31 maggio 1964, n. 357 ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "Il termine di 90 giorni, di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro il quale l'ignoto detentore puo' presentare il titolo allo istituito emittente o notificargli l'opposizione, e' ridotto a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore, o considerati tali, risiedessero alla data del 9 ottobre 1963 nei Comuni di cui al precedente articolo 1."

Testo in vigore dal 21 giugno 1964 al 27 febbraio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 giugno 1964

Confronto con la versione in vigore dal 21 settembre 1951 al 21 giugno 1964.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 maggio 1964, n. 357

    La L. 31 maggio 1964, n. 357 ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "Il termine di 90 giorni, di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro il quale l'ignoto detentore puo' presentare il titolo allo istituito emittente o notificargli l'opposizione, e' ridotto a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore, o considerati tali, risiedessero alla data del 9 ottobre 1963 nei Comuni di cui al precedente articolo 1."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-07-30;948~art10 · fonte del testo

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