In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali, il possessore deve farne denuncia all'Istituto emittente presso lo stabilimento di questo dove il libretto e' pagabile, indicando possibilmente il numero, l'eventuale intestazione e la somma iscritta a credito, unitamente a quelle altre notizie, le quali possano contribuire ad identificare il libretto, a legittimare il diritto del denunciante ed a stabilire le circostanze della perdita. Ricevuta la denuncia, l'Istituto emittente deve apporre l'annotazione di fermo nei propri registri alla partita corrispondente al libretto denunciato perduto e sospendere ogni operazione che venisse richiesta sul libretto stesso. A richiesta del denunciante, l'Istituto emittente puo' rilasciare copia della denuncia ricevuta, senza pero' aggiungere indicazione qualsiasi atta a meglio identificare il libretto.

Testo vigente dal 21 settembre 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-07-30;948~art6 · fonte del testo

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