Art. 3 — Provvidenze per il controllo delle emissioni inquinanti

Per la promozione e la valutazione di misure e di programmi, per quanto di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, relativi ai settori della mobilita', della produzione di energia elettrica, delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e dell'assorbimento di carbonio, e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 1.033.000 euro per l'anno 2002 e di 1.953.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003. Per le finalita' di cui al comma 1, e' data priorita' alla promozione e valutazione delle misure e dei programmi relativi alla mobilita' che incentivino il trasporto su ferro delle merci, le metropolitane e il trasporto pubblico al fine della riduzione dell'inquinamento atmosferico, in particolare nelle aree urbane, a tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente.

Testo vigente dal 13 agosto 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2002-07-31;179~art3 · fonte del testo

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