Art. 22 — Siti minerari abbandonati

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio effettua il censimento di tutti i siti minerari abbandonati. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 250.000 euro per l'anno 2002. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 250.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 13 agosto 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2002-07-31;179~art22 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari