Art. 5 — Provvedimenti per l'ottimizzazione delle procedure e degli strumenti per la valutazione e riduzione degli impatti sull'ambiente

Al fine di una piu' efficiente applicazione delle norme comunitarie in materia di valutazione dell'impatto ambientale, di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, di valutazione del rischio ambientale dei prodotti chimici e degli organismi geneticamente modificati, nonche' per lo sviluppo dei sistemi di certificazione ambientale, e' autorizzata la spesa complessiva di 4.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002 per:

  • a)l'istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati alla verifica dell'ottemperanza alle pronunce di compatibilita' ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonche' al monitoraggio dei problemi ambientali nelle fasi di realizzazione e primo esercizio di talune opere di particolare rilevanza tra quelle sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni. Le modalita' di organizzazione e funzionamento degli Osservatori ambientali sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il funzionamento degli Osservatori e' stabilita la spesa nell'ambito dell'autorizzazione di cui al presente comma e nel limite massimo di 2.065.000 euro a decorrere dall'anno 2002;
  • b)lo svolgimento delle attivita' previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
  • c)le attivita' di studio, ricerca e sperimentazione relative alla valutazione ambientale di piani e di programmi suscettibili di impatto sull'ambiente, nonche' alla promozione e allo sviluppo di sistemi di gestione ambientale e di qualificazione ecologica dei prodotti, nell'ambito del sistema EMAS-Ecolabel;
  • d)le attivita' di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio relative alla valutazione del rischio ambientale di microrganismi e di organismi geneticamente modificati, di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 3 marzo 1993, n. 92, alla valutazione di biocidi e di prodotti fitosanitari, di cui ai decreti legislativi 25 febbraio 2000, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 194, e alla valutazione di sostanze chimiche pericolose, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Per lo svolgimento delle attivita' di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e' autorizzato alla stipula di apposite convenzioni, nei limiti dell'autorizzazione di cui al comma 1, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con universita', istituti scientifici, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati opportunamente qualificati.

Testo vigente dal 13 agosto 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2002-07-31;179~art5 · fonte del testo

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