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La Commissione centrale di cui all'articolo 3 e' presieduta dal presidente del Comitato speciale per la Cassa integrazione guadagni ed e' composta dai Rappresentanti dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro facenti parte del Comitato speciale predetto e di tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori della categoria della edilizia. Il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale interviene alle riunioni della Commissione con voto consuntivo. La Commissione predetta, e' nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite, per i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, le rispettive Associazioni sindacali nazionali di categoria.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 15 febbraio 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;77~art5 · fonte del testo

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