Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
Abrogato dal 24 settembre 2015
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
Abrogato dal 24 settembre 2015
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 22 febbraio 1963 al 24 settembre 2015. 93 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'integrazione salariale di cui all'articolo 1 della presente legge e' corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale previa autorizzazione della Commissione provinciale di cui al successivo articolo 4 in tutti i casi di riduzione di lavoro e nei casi di sospensione di lavoro non superiore ad in mese. Nei casi di sospensione di lavoro superiore ad un mese l'integrazione e' corrisposta fino ad un massimo di tre mesi consecutivi previa autorizzazione della Commissione centrale prevista dall'articolo 5. Nella concessione sono indicati i limiti della durata e le eventuali condizioni cui la stessa viene subordinata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-03;77~art3 · fonte del testo
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