Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 febbraio 1963 al 24 settembre 2015. Leggi il testo vigente →

L'integrazione salariale di cui all'articolo 1 della presente legge e' corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale previa autorizzazione della Commissione provinciale di cui al successivo articolo 4 in tutti i casi di riduzione di lavoro e nei casi di sospensione di lavoro non superiore ad in mese. Nei casi di sospensione di lavoro superiore ad un mese l'integrazione e' corrisposta fino ad un massimo di tre mesi consecutivi previa autorizzazione della Commissione centrale prevista dall'articolo 5. Nella concessione sono indicati i limiti della durata e le eventuali condizioni cui la stessa viene subordinata.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 24 settembre 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;77~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari