La ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l'adozione, l'applicazione e l'utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale per finalita' generali avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali e delle liberta' previste dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei principi di trasparenza, proporzionalita', sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parita' dei sessi e sostenibilita'. Lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale per finalita' generali avviene su dati e tramite processi di cui devono essere garantite e vigilate la correttezza, l'attendibilita', la sicurezza, la qualita', l'appropriatezza e la trasparenza, secondo il principio di proporzionalita' in relazione ai settori nei quali sono utilizzati. I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale per finalita' generali devono essere sviluppati e applicati nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale dell'uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilita', della trasparenza, della spiegabilita' e dei principi di cui al comma 1, assicurando la sorveglianza e l'intervento umano. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non deve pregiudicare lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica e l'esercizio delle competenze e funzioni delle istituzioni territoriali sulla base dei principi di autonomia e sussidiarieta' e non deve altresi' pregiudicare la liberta' del dibattito democratico da interferenze illecite, da chiunque provocate, tutelando gli interessi della sovranita' dello Stato nonche' i diritti fondamentali di ogni cittadino riconosciuti dagli ordinamenti nazionale ed europeo. La presente legge non produce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 per i sistemi di intelligenza artificiale e per i modelli di intelligenza artificiale per finalita' generali. Al fine di garantire il rispetto dei diritti e dei principi di cui al presente articolo deve essere assicurata, quale precondizione essenziale, la cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale per finalita' generali, secondo un approccio proporzionale e basato sul rischio, nonche' l'adozione di specifici controlli di sicurezza, anche al fine di assicurarne la resilienza contro tentativi di alterarne l'utilizzo, il comportamento previsto, le prestazioni o le impostazioni di sicurezza. La presente legge garantisce alle persone con disabilita' il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale e alle relative funzionalita' o estensioni, su base di uguaglianza e senza alcuna forma di discriminazione e di pregiudizio, in conformita' alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

Testo vigente dal 25 settembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-09-23;132~art3 · fonte del testo

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