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[1]Le funzioni del giudice di sorveglianza sono esercitate da uno o piu' magistrati militari, nominati, per la durata di un biennio, con decreto del Ministro della guerra, su proposta del procuratore generale militare del Re Imperatore.

[2]Nello stesso decreto e' indicata per ciascuno la sfera di competenza.

Testo in vigore dal 27 settembre 1941 al 29 ottobre 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023~art37 · fonte del testo

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