Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 luglio 1986 al 27 gennaio 1991. Leggi il testo vigente →

Le disposizioni della presente legge non si applicano:

  • a)ai prodotti agricoli, intendendosi come tali i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, nonche' i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti;
  • b)a qualsiasi prodotto destinato all'alimentazione umana ed animale;
  • c)ai prodotti medicinali;
  • d)ai prodotti cosmetici.

Testo in vigore dal 2 luglio 1986 al 27 gennaio 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-06-21;317~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari