Art. 38 — Violazioni del decreto del Ministro per le politiche agricole 13 luglio 1999
Articolo abrogato dalla l. 12 dicembre 2016, n. 238.
Abrogato dal 12 gennaio 2017
Articolo abrogato dalla l. 12 dicembre 2016, n. 238.
Abrogato dal 12 gennaio 2017
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 2006 al 12 gennaio 2017. 77 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Chiunque viola le disposizioni di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 13 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 1999, riguardante la produzione e la commercializzazione dei vini ad IGT, a DOC e a DOCG designati con la qualificazione "novello", e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 150 euro per ettolitro o frazione di ettolitro; la sanzione non puo', in ogni caso, essere inferiore a 250 euro.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 2016, N. 238
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:2006-02-20;82~art38 · fonte del testo
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