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All'aceto possono essere aggiunte sostanze aromatizzanti, mediante macerazione diretta o mediante impiego di infusi, nella misura massima del 5 per cento in volume, o altri aromi naturali come definiti nel decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107. E' consentito aromatizzare l'aceto di mele con il miele. L'aceto preparato ai sensi del comma 1 deve essere posto in commercio con la denominazione di "aceto di (...) aromatizzato" e con l'indicazione della materia prima da cui deriva. Tale denominazione deve figurare sui recipienti e su tutta la documentazione prevista in materia. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, con proprio decreto, puo' stabilire eventuali caratteristiche specifiche di composizione e modalita' di preparazione degli aceti di cui al comma 1.

Testo in vigore dal 13 marzo 2006 al 12 gennaio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;82~art23 · fonte del testo

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