Art. 22 — Pratiche e trattamenti enologici
Articolo abrogato dalla l. 12 dicembre 2016, n. 238.
Abrogato dal 12 gennaio 2017
Articolo abrogato dalla l. 12 dicembre 2016, n. 238.
Abrogato dal 12 gennaio 2017
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 2006 al 12 gennaio 2017. 83 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Nella produzione e nella conservazione degli aceti, le materie prime e gli aceti possono essere sottoposti alle pratiche e ai trattamenti enologici menzionati nel citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, nonche' a quelli impiegati per la fermentazione acetica secondo buona tecnica igienico-industriale. Nella preparazione degli aceti e' inoltre consentita:
tolto: a) l'aggiunta di acqua, purche' sia effettuata soltanto negli acetifici;
tolto: b) la decolorazione con il carbone per uso enologico;
tolto: c) l'aggiunta di caramello negli aceti diversi da quello di vino.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 2016, N. 238
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:2006-02-20;82~art22 · fonte del testo
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