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Salvo quanto previsto da altre disposizioni vigenti in materia, nessuna bevanda diversa dalle seguenti puo' essere posta in vendita utilizzando nella propria etichettatura, designazione, presentazione e pubblicita' denominazioni o raffigurazioni che comunque richiamano la vite, l'uva, il mosto o il vino:

  • a)le bevande indicate nel citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni;
  • b)le bevande a base di prodotti indicati nel citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, e previste dal regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, e dal citato regolamento (CEE) n. 1601/91, e successive modificazioni;
  • c)lo sciroppo o il succo d'uva;
  • d)le bevande spiritose di uva, vino o vinaccia;
  • e)l'uva allo spirito o ad una bevanda spiritosa;
  • f)le marmellate o le gelatine o le confetture di uva.

Testo in vigore dal 13 marzo 2006 al 12 gennaio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2006-02-20;82~art13 · fonte del testo

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