All'articolo 4-bis del decreto-legge n. 347 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1 la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) la suddivisione dei creditori in classi secondo la posizione giuridica ed interessi economici omogenei;";
  • b)al comma 1, lettera c), le parole: "in termini di scadenza, tasso d'interesse e presenza di eventuali garanzie reali e personali" sono sostituite dalle seguenti: "o giuridica, anche mediante accollo, fusione o altra operazione societaria" ((e dopo le parole: "o ad alcune categorie di essi" sono inserite le seguenti: "nonche' a societa' da questi partecipate"));
  • c)al comma 1 dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: "c-bis) l'attribuzione ad un assuntore delle attivita' delle imprese interessate dalla proposta di concordato. Potranno costituirsi come assuntori anche i creditori o societa' da questi partecipate ((o societa', costituite dal commissario straordinario, le cui azioni siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato)). Come patto di concordato, potranno essere trasferite all'assuntore le azioni revocatorie, di cui all'articolo 6, promosse dal commissario straordinario fino alla data di pubblicazione della sentenza di approvazione del concordato";
  • d)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. La presentazione della proposta di concordato comporta l'interruzione delle operazioni di accertamento del passivo. Anche prima della presentazione, il commissario straordinario puo' chiedere al giudice delegato di disporre la sospensione delle operazioni di verifica dello stato passivo, quando vi siano concrete possibilita' di proporre il concordato";
  • e)al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Da tale autonomia possono conseguire trattamenti differenziati, pur all'interno della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola societa' cui la proposta di concordato si riferisce";
  • f)il comma 3 e' soppresso;
  • g)al comma 4 le parole: "definizione della procedura di amministrazione straordinaria tramite" sono soppresse;
  • h)al comma 5 il primo periodo e' sostituito dal seguente: "La proposta di concordato, quale parte integrante del programma, deve essere pubblicata ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis, e, in ogni caso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; unitamente alla proposta di concordato deve essere pubblicato il provvedimento del giudice delegato che fissa il termine entro il quale l'imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro interessato possono depositare presso la cancelleria del tribunale documenti e memorie scritte contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione";
  • i)il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato, con la collaborazione del commissario straordinario, forma gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi, con indicazione dei relativi importi e delle cause di prelazione ((; nel caso di ammissione di strumenti finanziari che non consentano l'individuazione nominativa dei soggetti legittimati, saranno ammessi nell'elenco i crediti relativi all'importo complessivo di ogni singola categoria di strumenti finanziari)). Gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi sono quindi depositati presso la cancelleria del tribunale e dichiarati esecutivi con decreto del giudice delegato. Il commissario straordinario comunica senza ritardo ai creditori, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite pubblicazione, a spese della procedura, in due o piu' quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero altra modalita', anche telematica, determinata dal giudice delegato, e comunque attraverso pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi suddetti, invitando i creditori e l'imprenditore insolvente a prenderne visione. ((Comunica, inoltre, con le stesse modalita', il provvedimento di cui al comma 7)). I creditori esclusi, in tutto o in parte, e quelli ammessi con riserva possono fare opposizione presentando ricorso al giudice delegato secondo la disciplina di cui agli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. ((I creditori ammessi possono impugnare le ammissioni di altri creditori ai sensi dell'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)). ((I termini per proporre l'opposizione e l'impugnazione)) sono determinati in quindici giorni per i creditori residenti in Italia e in trenta giorni per quelli residenti all'estero, decorrenti dalla data di comunicazione del deposito degli elenchi effettuata secondo le modalita' di cui al presente comma";
  • l)il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Contestualmente al deposito degli elenchi di cui al comma 6, il giudice delegato stabilisce le modalita' ed il termine entro cui i creditori ammessi e quelli ammessi con riserva sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa nei sessanta giorni successivi alla data di comunicazione dell'avvenuto deposito degli elenchi di cui al comma 6. ((Il giudice delegato stabilisce altresi' i criteri di legittimazione al voto dei portatori di strumenti finanziari il cui importo complessivo e' gia' stato ammesso al voto))";
  • m)al comma 8, primo periodo, le parole: "della maggioranza del valore assoluto dei crediti ammessi" sono sostituite dalle seguenti: "dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto"; nel secondo periodo le parole: "della maggioranza dei creditori appartenenti a ciascuna classe, la quale rappresenti la maggioranza dei crediti ammessi alla classe medesima" sono sostituite dalle seguenti: "dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima"; ((nel quarto periodo, dopo le parole: "I creditori che non fanno pervenire il proprio voto", sono inserite le seguenti: "o che non si legittimano al voto" e le parole: "si ritengono consenzienti" sono sostituite dalle seguenti: "si ritengono favorevoli all'approvazione del concordato")); il quinto, sesto e settimo periodo sono soppressi;
  • n)il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. Se la maggioranza di cui al comma 8 e' raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso ((la maggioranza di cui al comma 8)), puo' approvare il concordato nonostante il dissenso di una o piu' classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili";
  • o)il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. La sentenza che approva o respinge il concordato e' pubblicata, oltre che a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, attraverso la riproduzione di un suo estratto in quotidiani a diffusione nazionale e, se del caso, internazionale, ovvero altra forma ritenuta idonea, secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti con la sentenza stessa. La sentenza e' provvisoriamente esecutiva e produce effetti nei confronti di tutti i creditori per titolo, fatto, ragione o causa anteriore all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria; determina altresi', in caso di concordato con assunzione, l'immediato trasferimento all'assuntore dei beni cui si riferisce la proposta di concordato compresi nell'attivo delle societa'. Il commissario straordinario o, nel caso di concordato per assunzione, l'assuntore, provvedono, anche in pendenza di impugnazione, all'esecuzione del concordato sotto la vigilanza ed il controllo del comitato di sorveglianza e del Ministro delle attivita' produttive. La sentenza puo' essere impugnata dall'imprenditore insolvente, dai creditori e dal commissario straordinario, con atto di citazione avanti la corte d'appello, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa secondo le modalita' sopra indicate. L'impugnazione della sentenza non ne puo' sospendere l'efficacia esecutiva. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 2004, N. 166))";
  • p)dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente: "11-bis. Ferma la prosecuzione dell'attivita' d'impresa, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza che respinge il concordato, il commissario straordinario puo' presentare al Ministro delle attivita' produttive un programma di cessione dei complessi aziendali, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270. Se il programma di cessione e' autorizzato, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa puo' avere, in deroga a quanto previsto dalla medesima lettera a) del decreto legislativo n. 270, una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data di autorizzazione del programma di cessione. Se il programma di cessione non e' tempestivamente presentato al Ministro, ovvero non e' autorizzato, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura".

Testo vigente dal 7 luglio 2004

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 118/2007

    Parametro
    5 aprile 2007

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, comma 1, e 4- bis , comma 10, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, come rispettivamente modificato dall'art. 4- ter e sostituito dall'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, modificati dalla legge di conversione 5 luglio 2004, n. 166, contestato, in riferimento all'art. 42 Cost., nella parte in cui, stabilendo che, in caso di approvazione del concordato, la sentenza è provvisoriamente esecutiva e produce effetti nei confronti dei creditori per titolo, fatto o causa anteriori all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, non consente al creditore che risulti soccombente a seguito dell'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare di far valere, ex art. 71 l. fall., nei confronti dell'assuntore, il suo credito, in quanto originato da un fatto posteriore all'apertura della procedura. Infatti, non sono state prospettate argomentazioni diverse da quelle già esaminate con la ord. n. 456 del 2006, dovendosi ribadire che è principio giurisprudenziale incontroverso quello secondo il quale la revoca del pagamento elimina l'effetto estintivo dell'adempimento e, pertanto, non crea ex novo un credito, ma fa risorgere, insoddisfatto, il credito originario, con il suo carattere concorsuale, e, conseguentemente, rende applicabile l'art. 71 l. fall..

    Art. 6 Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza · Art. 4-quater Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza · Art. 4-bis Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza · Art. 4-ter Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 456/2006

    Parametro
    28 dicembre 2006

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 4- bis , comma 10, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, come rispettivamente modificato dall'art. 4- ter e sostituito dall'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, modificati dalla legge di conversione 5 luglio 2004, n. 166, contestato, in riferimento all'art. 42 Cost., nella parte in cui, stabilendo che, in caso di approvazione del concordato, la sentenza è provvisoriamente esecutiva e produce effetti nei confronti dei creditori per titolo, fatto o causa anteriori all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, non consente al creditore che risulti soccombente a seguito dell'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare di far valere, ex art. 71 l. fall., nei confronti dell'assuntore, il suo credito, in quanto originato da un fatto posteriore all'apertura della procedura. È, infatti, principio giurisprudenziale incontroverso quello secondo il quale la revoca del pagamento elimina l'effetto estintivo dell'adempimento e, pertanto, non crea ex novo un credito, ma fa risorgere, insoddisfatto, il credito originario, con il suo carattere concorsuale, e, conseguentemente, rende applicabile l'art. 71 legge fall. - Sulla dubbia pertinenza del parametro evocato v., citate, sentenze n. 401/1987 e n. 99/1976.

    Art. 6 Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza · Art. 4-quater Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza · Art. 4-bis Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza · Art. 4-ter Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 7 luglio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 2004 al 7 luglio 2004. 18 parole tolte, 141 parole aggiunte in 11 capoversi.

… sostituite dalle seguenti: "o giuridica, anche mediante accollo, fusione o altra operazione societaria" e aggiunto: dopo le parole: "o ad alcune categorie di essi" sono tolto: sostituite dalle aggiunto: inserite le seguenti: "tolto: oaggiunto: nonche' a societa' da questi partecipate";

… di concordato. Potranno costituirsi come assuntori anche i creditori o societa' da questi partecipate aggiunto: o societa', costituite dal commissario straordinario, le cui azioni siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato. Come patto di concordato, potranno essere trasferite all'assuntore le azioni revocatorie, di cui all'articolo 6, promosse dal commissario straordinario fino alla data di pubblicazione della sentenza di approvazione del concordatotolto: .";

… di verifica dello stato passivo, quando vi siano concrete possibilita' di proporre il concordatotolto: .";

… delle condizioni patrimoniali di ogni singola societa' cui la proposta di concordato si riferiscetolto: .";

… proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazionetolto: .";

… e di quelli esclusi, con indicazione dei relativi importi e delle cause di prelazioneaggiunto: ; nel caso di ammissione di strumenti finanziari che non consentano l'individuazione nominativa dei soggetti legittimati, saranno ammessi nell'elenco i crediti relativi all'importo complessivo di ogni singola categoria di strumenti finanziari. Gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi … cancelleria degli elenchi suddetti, invitando i creditori e l'imprenditore insolvente a prenderne visione. Comunicaaggiunto: , inoltre, con le stesse modalita', il provvedimento di cui al tolto: presente comma aggiunto: comma 7. I creditori esclusi, in tutto o in parte, e quelli ammessi con riserva … agli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I aggiunto: creditori ammessi possono impugnare le ammissioni di altri creditori ai sensi dell'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I termini per proporre tolto: opposizione aggiunto: l'opposizione e l'impugnazione sono determinati in quindici giorni per i creditori residenti in Italia e in … comunicazione del deposito degli elenchi effettuata secondo le modalita' di cui al presente commatolto: .";

… successivi alla data di comunicazione dell'avvenuto deposito degli elenchi di cui al comma 6. aggiunto: Il giudice delegato stabilisce altresi' i criteri di legittimazione al voto dei portatori di strumenti finanziari il cui importo complessivo e' gia' stato ammesso al voto";

… rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima"; nel quarto periodo, aggiunto: dopo le parole: " tolto: siaggiunto: I creditori che non fanno pervenire il proprio voto", sono inserite le seguenti: "o che non si legittimano al voto" e le parole: "si ritengono consenzienti" sono sostituite dalle seguenti: "si ritengono favorevoli all'approvazione del concordato"; il quinto, sesto e settimo periodo sono soppressi;

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

… classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al tolto: primo periodo del comma 8, puo' approvare il concordato nonostante il dissenso di una o piu' … risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabilitolto: .";

… secondo le modalita' sopra indicate. L'impugnazione della sentenza non ne puo' sospendere l'efficacia esecutiva. tolto: La compiuta esecuzione del concordato produce effetti liberatori. aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 2004, N. 166";

… prosecuzione dell'esercizio d'impresa puo' avere, in deroga a quanto previsto dalla medesima lettera a)tolto: , del decreto legislativo n. 270, una durata non superiore a due anni, decorrenti … in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della proceduratolto: .".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legge:2004-05-03;119~art3 · fonte del testo

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