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Le pene stabilite dalla legge per l'omessa denuncia d'armi e per l'abusivo porto di esse sono triplicate ove si tratti di fucile mitragliatore o fucile a canne mozzate o bombe o altre materie esplodenti detenuti o trasportati da parte di persona sottoposta a misure di prevenzione con provvedimento definitivo.

Testo in vigore dal 5 giugno 1965 al 13 maggio 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-05-31;575~art9 · fonte del testo

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