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[1]Art. 2-nonies.

[2]1. I beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il provvedimento definitivo di confisca e' comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'ufficio ((dell'Agenzia del demanio competente per territorio in relazione al luogo)) ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata, nonche' ((all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata e)) al prefetto ((territorialmente competente)) ((...)). ((2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies, se confermato, prosegue la propria attivita' sotto la direzione dell'Agenzia. L'amministratore puo' essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 2-septies, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando e' data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies)). 3. ((L'Agenzia)) gestisce i beni ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, nonche', in quanto applicabili, ai sensi dell'articolo 2-octies della presente legge e ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, 27 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1990. Al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonche' alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, provvede il dirigente ((dell'Agenzia del demanio competente per territorio)), secondo le attribuzioni di natura contabile previste dall'articolo 42, comma 4, del decreto del Presidente delle Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. A tal fine il dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze puo' avvalersi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della normativa di contabilita' generale dello Stato e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Testo in vigore dal 4 aprile 2010 al 13 ottobre 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 aprile 2010

Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 1996 al 4 aprile 2010. 71 parole tolte, 48 parole aggiunte.

1. I beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il provvedimento definitivo di confisca e' comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'ufficio tolto: del territorio del Ministero delle finanze che ha sede nella provincia aggiunto: dell'Agenzia del demanio competente per territorio in relazione al luogo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata, nonche' tolto: al prefetto e al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno aggiunto: all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata e al prefetto territorialmente competente.... 2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies tolto: svolge le proprie funzioni sotto il controllo del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. Nel caso in cui risulti la competenza di piu' uffici del territorio, il controllo e' esercitato dall'ufficio designato dal Ministro delle finanzeaggiunto: , se confermato, prosegue la propria attivita' sotto la direzione dell'Agenzia. L'amministratore puo' essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 2-septies, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando tolto: sia aggiunto: e' data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies. 3. tolto: L'amministratore aggiunto: L'Agenzia gestisce i beni ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. … liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, provvede il dirigente tolto: del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze aggiunto: dell'Agenzia del demanio competente per territorio, secondo le attribuzioni di natura contabile previste dall'articolo 42, comma 4, del decreto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-05-31;575~art2novies · fonte del testo

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