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La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati e' effettuata con provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze, su proposta non vincolante del dirigente del competente ufficio del territorio, sulla base della stima del valore dei beni effettuata dal medesimo ufficio, acquisiti i pareri del prefetto e del sindaco del comune interessato e sentito l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies. La proposta di cui al comma 1 e' formulata entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-nonies. Il provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze e' emanato entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta. Anche prima dell'emanazione del provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.

Testo in vigore dal 24 marzo 1996 al 8 agosto 2009

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urn:nir:stato:legge:1965-05-31;575~art2decies · fonte del testo

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