L'articolo 369 del codice di procedura penale e' sostituito con il seguente: "Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore deposita gli atti in cancelleria, dandone avviso al procuratore della Repubblica per le sue requisitorie. Se il pubblico ministero non presenta le sue requisitorie entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del deposito, il giudice istruttore procede ugualmente agli adempimenti previsti dall'articolo 372. Il termine di cui al capoverso precedente puo' essere prorogato, per giustificato motivo, per non piu' di una volta".

Testo vigente dal 24 maggio 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-05-22;152~art34 · fonte del testo

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