Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 maggio 1975 al 27 marzo 1998. Leggi il testo vigente →

Salvi i limiti derivanti da convenzioni internazionali, gli stranieri che non dimostrano, a richiesta dell'autorita' di pubblica sicurezza, la sufficienza e la liceita' delle fonti del loro sostentamento in Italia, possono essere espulsi dallo Stato con le modalita' previste dall'articolo 150, secondo e quinto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo quanto disposto dall'articolo 152 dello stesso testo unico. La disposizione del comma precedente non si applica nel caso di asilo politico previsto dall'articolo 10, penultimo comma, della Costituzione della Repubblica.

Testo in vigore dal 24 maggio 1975 al 27 marzo 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-05-22;152~art25 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari