Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, sono estese agli ufficiali iscritti con il grado di capitano nel ruolo separato e limitato, gia' mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699. Gli ufficiali predetti, iscritti nel ruolo separato e limitato ed in servizio al 1° gennaio 1971, ricostruita la carriera conseguono l'avanzamento al grado superiore dopo che siano stati promossi i pari grado di ruolo ordinario aventi uguale anzianita'. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo ordinario di pari grado non idonei all'avanzamento e per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione o che siano stati dichiarati idonei e non prescelti.

Testo vigente dal 22 ottobre 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-10-10;496~art6 · fonte del testo

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