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Miscellanea
Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Legge 10 ottobre 1974, n. 496
- Aggiornato al
- 17 marzo 2001
- Articoli
- 11
- Versioni storiche
- 15
- Art. 1Fermo restando l'organico complessivo dei tenenti colonnelli e dei maggiori in servizio…
- Art. 2Gli ufficiali ed i sottufficiali dei ruoli ordinari raggiunti dai limiti di eta' per la…
- Art. 3Agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, iscritti nel ruolo separato…
- Art. 4Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario…
- Art. 5I tenenti colonnelli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo…
- Art. 6Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408…
- Art. 7Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica…
- Art. 8Le disposizioni di cui al precedente articolo 7 si applicano anche agli ufficiali…
- Art. 9Nei confronti degli ufficiali di cui agli articoli 2, 3, 5, 7 e 8 non si applica la…
- Art. 10Le norme di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57, si applicano anche agli appuntati del…
- Art. 11Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 150…
