Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario, o separato e limitato ed in servizio al 1 gennaio 1971 i quali non possono conseguire l'avanzamento al grado di tenente colonnello ai sensi del precedente articolo 3 perche' raggiunti dal limite di eta' o divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o che saranno deceduti, ove posseggano un'anzianita' complessiva di servizio di 30 anni compresa quella prestata nelle armi o corpi di provenienza sono valutati e, se giudicati idonei, promossi al grado di tenente colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o del giudizio di inidoneita' o del decesso.

Testo vigente dal 22 ottobre 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-10-10;496~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari