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[1]Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano alle Associazioni agricole di mutua assicurazione, le quali nel loro atto costitutivo o nel loro statuto s'impegnino a non assumere ed effettivamente non assumano rischi per una somma complessiva superiore a L. 300,000.
[2]A tali Associazioni si estende anche il disposto dell'art. 228 del Codice di commercio, relativo all'esenzione degli atti costitutivi e degli atti di recesso ed ammissione dei soci dalle tasse di registro e di bollo.
Testo in vigore dal 26 luglio 1907 al 9 maggio 2025
