Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 26 luglio 1907 al 9 maggio 2025. 76 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano alle Associazioni agricole di mutua assicurazione, le quali nel loro atto costitutivo o nel loro statuto s'impegnino a non assumere ed effettivamente non assumano rischi per una somma complessiva superiore a L. 300,000.
tolto: A tali Associazioni si estende anche il disposto dell'art. 228 del Codice di commercio, relativo all'esenzione degli atti costitutivi e degli atti di recesso ed ammissione dei soci dalle tasse di registro e di bollo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1907-07-07;526~art4 · fonte del testo
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