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Le Societa' cooperative di cui all'art. 1, purche' siano rette coi principii e colle discipline della mutualita', nel decennio dall'atto di fondazione e finche' il capitale sociale effettivo non superi le L. 30,000, godranno delle esenzioni previste dagli articoli 153, n. 3 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro approvato con R. decreto 20 maggio 1897, n. 217 e 27, n. 9, del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo, approvato con R. decreto 4 luglio 1897, n. 414, per gli atti relativi alle operazioni da esse compiute.

Testo in vigore dal 26 luglio 1907 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;526~art3 · fonte del testo

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