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[1]Ai fini della presente legge verra' istituito nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni, per cinque esercizi finanziari, a decorrere dal 1930-31, apposito capitolo, con relativo stanziamento.
[2]Per l'esercizio finanziario 1930-31, lo stanziamento di cui sopra e' fissato nella misura di 2.500.000 lire e verra' inscritto nel bilancio del Ministero delle corporazioni con decreto del Ministro per le finanze; per l'esercizio finanziario 1931-1932 lo stanziamento sara' fissato dal Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni.
[3]Per gli esercizi successivi sara' provveduto con legge di bilancio.
[4]((1))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 aprile 1933, n. 400
3La L. 20 aprile 1933, n. 400 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il contributo a favore dell'industria cinematografica nazionale, di cui alla legge 18 giugno 1931, n. 918, e' stabilito, per l'esercizio 1933-34, in L. 2.500.000".
Testo in vigore dal 27 maggio 1933 al 1 luglio 1933
