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[1]Ai fini della presente legge verra' istituito nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni, per cinque esercizi finanziari, a decorrere dal 1930-31, apposito capitolo, con relativo stanziamento.

[2]Per l'esercizio finanziario 1930-31, lo stanziamento di cui sopra e' fissato nella misura di 2.500.000 lire e verra' inscritto nel bilancio del Ministero delle corporazioni con decreto del Ministro per le finanze; per l'esercizio finanziario 1931-1932 lo stanziamento sara' fissato dal Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni.

[3]Per gli esercizi successivi sara' provveduto con legge di bilancio.

Testo in vigore dal 4 agosto 1931 al 27 maggio 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-06-18;918~art3 · fonte del testo

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