Per gli atti registrati prima dell'entrata in vigore della presente legge, che abbiano dato o diano luogo a supplemento di tassa di registro per la mancata esibizione in termini dei documenti di cui alle lettere a) e c) dell'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e' consentita la esibizione dei predetti documenti, insieme con la dichiarazione, autenticata dal notaio, circa la esistenza al momento della stipulazione dell'atto, delle condizioni previste dalle lettere b) e d) dell'articolo predetto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La norma, di cui al precedente comma, non ha efficacia ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e del secondo comma dell'art. 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333.

Testo vigente dal 24 dicembre 1952

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-12-11;2362~art3 · fonte del testo

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