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Miscellanea
Disposizioni a favore della piccola proprieta' contadina
Legge 11 dicembre 1952, n. 2362
- Aggiornato al
- 24 dicembre 1952
- Articoli
- 17
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1Il termine di due anni previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n…
- Art. 2Per gli atti di compravendita e di concessione in enfiteusi e per gli altri contratti, di…
- Art. 3Per gli atti registrati prima dell'entrata in vigore della presente legge, che abbiano…
- Art. 4L'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, numero 111, e' sostituito dal seguente…
- Art. 5In pendenza degli accertamenti di cui alle lettere a) e c) dell'art. 1 del decreto…
- Art. 6Lo stanziamento di lire 100 milioni, disposto con l'art. 10, lettera a) del decreto…
- Art. 7Al fine di incrementare la produttivita' delle piccole proprieta' contadine e'…
- Art. 8L'onere di lire 50 milioni derivante dalla applicazione del precedente art. 6, per…
- Art. 9La lettera e) dell'art. 4 della legge 23 aprile 1949, n. 165, e' abrogata.
- Art. 10Nella eventualita' di disposizioni limitatrici della proprieta' fondiaria appartenente ai…
- Art. 11Fermo restando quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n…
- Art. 12La lottizzazione e la rivendita dei fondi acquistati dalla Cassa per la formazione della…
- Art. 13Agli atti di acquisto e di rivendita di terreni, effettuati dalla Cassa per la formazione…
- Art. 14E' data facolta' agli assegnatari di terreni della Cassa per la formazione della piccola…
- Art. 15Agli atti di quietanza del prezzo o di parte di esso, relativi ai beni previsti dal…
- Art. 16Il Ministro per il tesoro provvedera', con propri decreti, alle variazioni di bilancio…
- Art. 17La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
