Nella eventualita' di disposizioni limitatrici della proprieta' fondiaria appartenente ai privati, che potranno essere disposte dalla legge generale di riforma fondiaria, non si terra' conto, nell'applicazione del limite, di una superficie pari a quella dei terreni che saranno venduti alla Cassa per la trasformazione della piccola proprieta' contadina nel triennio previsto dall'art. 1 della presente legge.

Testo vigente dal 24 dicembre 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-12-11;2362~art10 · fonte del testo

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