Art. 39 — Ritenute per canoni

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per gli alloggi di proprieta' dell'Istituto postelegrafonici e della cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, ceduti in affitto a dipendenti in servizio o in quiescenza dell'Amministrazione e dell'Azienda, sono autorizzate a riscuotere i canoni di locazione e le somme per spese accessorie mediante ritenute sugli stipendi o sulle pensioni. Le ritenute sono praticate nei limiti previsti dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

Testo vigente dal 7 novembre 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-10-25;355~art39 · fonte del testo

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