Indennita' di missione Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati ((ovvero nell'area di operazione non soggetta alla sovranita' di alcuno Stato, individuata con le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, e con la relazione di cui all'articolo 3, comma 1,)) e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per la fine della missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali e' corrisposta, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennita' a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di cui al comma 2 del presente articolo, al netto delle ritenute, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. L'indennita' di missione di cui al comma 1 e' calcolata sulla diaria giornaliera prevista per la localita' di destinazione, nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento, se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti. Con ((le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, e con la relazione di cui all'articolo 3, comma 1)), nell'ambito delle risorse ivi previste, puo' essere stabilito per quali teatri operativi, in ragione del disagio ambientale, l'indennita' di cui al comma 1 e' calcolata, nelle misure di cui al comma 2, sulla diaria giornaliera prevista per una localita' diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente ((o di continente prospiciente all'area di operazione non soggetta alla sovranita' di alcuno Stato)). Durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori del teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale e' corrisposta un'indennita' giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di missione i volontari delle Forze armate in ferma breve e in ferma prefissata sono equiparati alla categoria dei graduati. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il personale militare impiegato dall'ONU nell'ambito delle missioni internazionali con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennita' di missione di cui al presente articolo, con spese di vitto e di alloggio poste a carico dell'Amministrazione della difesa. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennita' e di rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione della difesa, al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennita' di missione di cui al presente articolo, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e di alloggio.

Testo vigente dal 1 gennaio 2025

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 2016 al 1 gennaio 2025. 18 parole tolte, 62 parole aggiunte.

Indennita' di missione Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati tolto: e aggiunto: ovvero nell'area di operazione non soggetta alla sovranita' di alcuno Stato, individuata con le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, e con la relazione di cui all'articolo 3, comma 1, e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale … se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti. Con tolto: i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli aggiunto: le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma tolto: 3, e 4, comma 3 aggiunto: 1, e con la relazione di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle risorse ivi previste, puo' essere stabilito per quali teatri operativi, in … prevista per una localita' diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente aggiunto: o di continente prospiciente all'area di operazione non soggetta alla sovranita' di alcuno Stato. Durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle normative di settore, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2016-07-21;145~art5 · fonte del testo

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